
Dal primo gennaio 2020 è diventato obbligatorio, per oltre 2 milioni di commercianti, l’utilizzo degli scontrini elettronici che entrano in sostituzione dei classici scontrini cartacei e delle ricevute fiscali. Questa novità prevede la trasmissione della transazione direttamente all’Agenzia delle Entrate. Ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.
Lo scontrino elettronico fa parte del più ampio Decreto Crescita, iniziato già a luglio 2019, quando era entrato in vigore l’obbligo della fatturazione elettronica e l’obbligo dello scontrino elettronico per i contribuenti con un volume d’affari superiore ai 400.000€. Dal primo gennaio 2020, lo scontrino elettronico entra in vigore per tutti, completando il ciclo di riforme avviato come strumento per combattere l’evasione fiscale. Infatti, dal 1° gennaio 2020 tutti i commercianti al minuto e chi svolge attività assimilate (artigiani, alberghi, ristoranti, ecc.) devono trasmettere ogni singolo pagamento, effettuato presso di loro, direttamente all’agenzia delle entrate tramite memorizzazione e trasmissione telematica. Gli esercenti devono, dunque, fornirsi di appositi registratori di cassa telematici (RT) necessari per fornire i dati all’Agenzia delle Entrate ed essere, così, a norma. I soggetti interessati, in attesa di adeguarsi, possono utilizzare il portale dell’Agenzia delle Entrate che mette a disposizione una procedura telematica gratuita. Infatti, è possibile connettersi e registrare le ricevute cartacee direttamente sul portale “Fatture e Corrispettivi”. L’obbligatorietà dello scontrino elettronico non è rivolta a tutti, infatti, alcune classi di attività sono, al momento, esenti come tabaccai, giornalai, tassisti e attività marginali (colori i quali registrano un volume d’affari non superiore all’1% dell’anno precedente). Per i benzinai, lo scontrino elettronico sarà inserito gradualmente in base ai ricavi, ma entro il 1° gennaio 2021 sarà obbligatorio per tutti.
D’ora in avanti, gli esercenti commerciali dovranno comunicare tutti i pagamenti effettuati presso di loro all’Agenzia delle Entrate. Considerando le difficoltà per reperire i nuovi registratori telematici e adeguarsi alla nuova normativa, per i primi sei mesi, fino al primo luglio 2020, sarà possibile comunicare l’invio degli scontrini cartacei entro un mese dalla data di effettiva di emissione. Quando l’applicazione della normativa sarà a regime, tutte le transazioni dovranno essere comunicate all’Agenzia delle Entrate entro 12 giorni. I commercianti dovranno fornirsi quindi di un registratore telematico per effettuare le operazioni di invio. In considerazione del costo di adeguamento alla normativa previsto per i commercianti, è stato disposto un credito di imposta pari al 50% su una spesa massima di 250€ in caso di acquisto, 50€ in caso di adeguamento del vecchio registratore di cassa. L’importante è che gli apparecchi utilizzati abbiano le specifiche tecniche richieste dall’Agenzia delle Entrate. Il bonus potrà essere richiesto per tutto l’anno in corso ed esclusivamente se l’acquisto del registratore telematico sarà effettuato attraverso una modalità tracciabile. Il credito di imposta può essere utilizzato dalla prima liquidazione periodica dell’IVA successiva all’acquisto o all’adeguamento. Infine, chi prima utilizzava bollettari madre/figlia e opterà per una procedura telematica gratuita tramite portale dell’Agenzia delle Entrate, risparmierà il costo del bollettario.
La mancata trasmissione per via telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate come previsto dal decreto antievasione comporta l’applicazione delle sanzioni dettagliate nel decreto legislativo 471/1997, in particolare la sanzione è pari al100% dell’imposta relativa all’importo non documentato correttamente con un minimo di 500€. È inoltre stata prevista la sanzione di sospensione dell’esercizio dell’attività o, in caso di recidiva, di sospensione dell’attività stessa.
Pertanto, tutti coloro che non sono riusciti a dotarsi di RT entro il 1° gennaio 2020 devono farlo entro il 1° luglio 2020 per non incorrere in sanzioni.