
Il c.d. factum principis e la sorte delle obbligazioni contrattuali
Giada Emanuela De Leo, avvocato civilista, illustra le possibili ricadute di un evento eccezionale, imprevisto ed imprevedibile sulla sorte dei contratti in corso.
Il codice civile è chiaro nel sancire, da un lato, la responsabilità del debitore che non esegua esattamente la prestazione e, dall’altro, il diritto al risarcimento del danno in capo al creditore rimasto insoddisfatto (art. 1218 c.c.). Tuttavia, al legislatore non è certo sfuggita la necessità di considerare che nemo ad impossibilia tenetur (vale a dire, nessuno può essere obbligato a cose impossibili) sicché la stessa norma consente al debitore inadempiente di sfuggire al proprio dovere risarcitorio dimostrando l’intervenuta “impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. E tra le cause non imputabili al debitore, si dica subito, rientra l’atto della pubblica autorità che, in maniera del tutto imprevedibile, con ordini o divieti, renda impossibile l’esecuzione della prestazione: il c.d. factum principis.
Coerentemente con quanto sopra precisato, qualora la prestazione diventi definitivamente impossibile per una causa non imputabile al debitore l’obbligazione si estingue: questo il dettato normativo del primo comma dell’art. 1256 del codice civile. È fondamentale tenere presente che, secondo giurisprudenza costante (avallata dalla migliore dottrina) la definitiva impossibilità idonea ad influire in maniera così dirompente sul rapporto obbligatorio (fino a farlo venir meno) deve anche essere assoluta ed oggettiva, riferirsi, cioè, alla prestazione in sé e per sé, per cui nessun debitore sarebbe in grado di adempierla, neppure con uno sforzo estremo. La norma in questione, poi, considera la sopravvenuta impossibilità temporanea, la quale, non connotata dall’irreversibilità dell’impossibilità definitiva, non estingue automaticamente l’obbligazione, ma – finché perdura – solleva il debitore dalla responsabilità per il ritardo nell’adempimento. Il debitore, quindi, dovrà adempiere non appena l’impossibilità temporanea sarà cessata. La legge precisa, però, che se l’impossibilità temporanea perdura fino a quando (in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto) il debitore non è più tenuto alla prestazione o il creditore non ha più interesse a conseguirla, l’obbligazione si estingue. La legge prende inoltre in considerazione l’impossibilità parziale della prestazione, che fa sorgere per l’altra parte il diritto alla riduzione della controprestazione ed il diritto di recesso, qualora non abbia interesse ad un adempimento parziale (art. 1464 c.c.).
Gli avvenimenti straordinari e imprevedibili possono inoltre incidere sulla proporzionalità delle prestazioni dedotte nei contratti destinati ad avere esecuzione continuata o periodica: è il caso della eccessiva onerosità sopravvenuta, prevista e disciplinata dall’art. 1467 c.c.. In base a tale norma, la parte tenuta a rendere la prestazione divenuta eccessivamente onerosa per un fatto a sé non imputabile (forza maggiore/caso fortuito) può richiedere la risoluzione del contratto. La controparte che abbia interesse ad evitare la risoluzione può offrire di rinegoziare equamente l’accordo, in modo da riportarlo all’equilibrio iniziale.
Resta fermo il diritto delle parti contraenti di disciplinare liberamente le ipotesi sopra menzionate, così derogando al disposto normativo.
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